ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

Siamo tecnici abilitati e accreditati per redigere e presentare Attestati di Prestazione Energetica (APE) che illustra le caratteristiche energetiche di un qualsiasi immobile.
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Indice dei contenuti

CHE COS’È L’APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENEGETICA)

L’Attestato di Prestazione Energetica, denominato con l’acronimo APE, è stato introdotto in seguito alle modifiche del Decreto 63/2013, in sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). Si tratta di un documento redatto da un soggetto accreditato (un tecnico abilitato chiamato certificatore energetico), il quale illustra le caratteristiche energetiche di un qualsiasi immobile (appartamento, negozio, ufficio, ecc.). Ha un’importante funzone di controllo, in quanto classifica le diverse prestazioni energetiche degli edifici collocandole in una delle 8 classi, secondo una scala di performance decrescente che va da A+ (migliore) a G (peggiore).

QUANDO È OBBLIGATORIO L’APE

Il Decreto Ministeriale sulle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” del 26 giugno 2015 è il più recente riferimento normativo in materia di APE. Il certificato ha lo scopo di informare sui consumi energetici di un edificio, evidenziando quelli che offrono le migliori prestazioni a riguardo (classe A+) o suggerendo interventi per migliorarle. Esso è obbligatorio per legge nei casi della compravendita di immobili (dal 1 luglio 2009) e della loro locazione (dal 1 luglio 2010). Persino negli annunci immobiliari (da gennaio 2012) è necessario comunicare gli indici di prestazione energetica della struttura oggetto di vendita o locazione, espressi in Kw/mq annuo. La Legge 90/2013 stabilisce tutti i casi in cui è necessario redigere l’APE.

CLASSE ENERGETICA E INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

La Classe Energetica di un edificio “misura” la sua prestazione energetica, assegnandolo ad una delle 8 stabilite, secondo un livello di performance decrescente (da A+ a G). Essa fornisce anche preziose indicazioni per effettuare interventi volti a migliorarne l’efficienza. I fattori che concorrono a determinarla sono molteplici, come il consumo annuo di energia, la zona termica di riferimento, i materiali e la struttura dell’involucro, le caratteristiche di infissi e serramenti. L’EPgl o IPE, acronimo di Indice di Prestazione Energetica, fa invece riferimento al valore assoluto del consumo di un edificio, in quanto indica il numero annuo di kilowattora per ogni metro quadrato di superficie (espresso in KWh/mq anno). Dall’energia richiesta è possibile stimare i costi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo al fine di mantenere un adeguato comfort abitativo al suo interno. L’IPE si rivela molto utile per mettere a confronto le diverse performance di immobili che appartengono alla stessa classe energetica; oppure per confrontare due classi diverse in riferimento ad un solo edificio, valutando gli interventi per portarlo da quella attuale, inferiore, alla superiore.

DIFFERENZA TRA APE (ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENEGETICA) E AQE (ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA)

Tra l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) ci sono almeno due differenze significative. La prima riguarda il soggetto che redige la certificazione:
  • l’AQE può essere redatto da un tecnico abilitato che ha preso parte ai lavori (per esempio il progettista o il direttore dei lavori) e poi rilasciato dal costruttore edile, per allegarlo al pacchetto della documentazione da consegnare al Comune ultimati i lavori;
  • l’APE è altresì redatto da un certificatore accreditato, ma indipendente.
La seconda differenza attiene ai contenuti del documento: nell’APE è presente obbligatoriamente l’indice della classe energetica dell’immobile, a differenza dell’AQE, seppure quest’ultimo resti obbligatorio alla fine dei lavori.

VALIDITÀ DELL’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una durata temporale limitata, generalmente pari a 10 anni. Va rinnovato prima se nel frattempo l’edificio subisce modifiche che influiscono sulle sue prestazioni energetiche, per esempio se avete deciso di ristrutturare casa apportando delle modifiche molto importanti (modifiche ad impianti, all’involucro edilizio, ecc.). Il soggetto che redige la certificazione assegna la durata massima di 10 anni solo se l’edificio rispetta tutte le normative in materia; in caso contrario, è ridotta notevolmente, al 31 dicembre dell’anno seguente. Chi vende, dà in locazione o acquista un immobile, deve verificare subito la validità dell’APE, controllando la data indicata dal certificatore, in alto sulla prima pagina del documento.

SANZIONI

Il Decreto Legge 90/2013 stabilisce le sanzioni amministrative e penali per i diversi soggetti che non rispettino la normativa sulle prestazioni energetiche. Il certificatore accreditato al rilascio dell’APE può essere punito con una sanzione pecuniaria che varia da 700 a 4200 euro. Incorre anche in sanzioni penali e pecuniarie se rilascia un certificato non veritierio. Se appartenente ad un ordine professionale, sarà oggetto di provvedimenti disciplinari. Il proprietario di un immobile che non provvede a dotarlo di APE, ma lo vende lo stesso, incorre in una sanzione pecuniaria variabile dai 3000 ai 18000 euro; se lo affitta, essa varia tra i 1000 e i 4000 euro. Se poi dimentica l’IPE nell’eventuale annuncio immobiliare, viene punito con un’altra multa tra i 500 e i 3000 euro. Dopo aver fatto fronte alla sanzione, deve comunque provvedere a farsi rilasciare il certificato APE. Ulteriori sanzioni penali e pecuniarie sono previste anche per il direttore dei lavori (1000-6000 euro), l’amministratore di condominio (500-3000 euro) ed il costruttore edile (3000-18000 euro) che non rispettino la normativa.

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